217.310
KGEOIVOCGI
CH-GR
Art. 13 Ordinanza cantonale sulla geoinformazione (OCGI) - Storicizzazione
Geodati e geoservizi
Art. 13 OCGI · Storicizzazione
1. La storicizzazione viene effettuata dal servizio competente per il rilevamento, l'aggiornamento e la gestione.
2. La storicizzazione può essere svolta dall'organo cantonale preposto.