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Art. 13 Ordinanza cantonale sulla geoinformazione (OCGI) - Storicizzazione

Geodati e geoservizi
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Art. 13 OCGI · Storicizzazione

1. La storicizzazione viene effettuata dal servizio competente per il rilevamento, l'aggiornamento e la gestione.

2. La storicizzazione può essere svolta dall'organo cantonale preposto.

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