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217.310 KGEOIVOCGI CH-GR

Art. 12 Ordinanza cantonale sulla geoinformazione (OCGI) - Qualità

Geodati e geoservizi
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Art. 12 OCGI · Qualità

1. Il servizio competente per il rilevamento, l'aggiornamento e la gestione dei geodati ne assicura la qualità.

2. L'Ufficio mette a disposizione strumenti per valutare la qualità liberamente utilizzabili.

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