217.310
KGEOIVOCGI
CH-GR
Art. 12 Ordinanza cantonale sulla geoinformazione (OCGI) - Qualità
Geodati e geoservizi
Art. 12 OCGI · Qualità
1. Il servizio competente per il rilevamento, l'aggiornamento e la gestione dei geodati ne assicura la qualità.
2. L'Ufficio mette a disposizione strumenti per valutare la qualità liberamente utilizzabili.