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217.310 KGEOIVOCGI CH-GR

Art. 1 Ordinanza cantonale sulla geoinformazione (OCGI) - Campo d'applicazione

Disposizioni generali
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Art. 1 OCGI · Campo d'applicazione

1. La presente ordinanza si applica ai geodati di base del diritto cantonale, nonché agli altri geodati del Cantone, fatta eccezione per i dati del catasto delle condotte.

2. Essa si applica in via sussidiaria ai geodati di base del diritto federale per i quali sono competenti il Cantone o un ente territoriale subordinato.

3. Sono fatte salve norme particolari contenute in altri atti normativi.

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