217.310
KGEOIVOCGI
CH-GR
Art. 1 Ordinanza cantonale sulla geoinformazione (OCGI) - Campo d'applicazione
Disposizioni generali
Art. 1 OCGI · Campo d'applicazione
1. La presente ordinanza si applica ai geodati di base del diritto cantonale, nonché agli altri geodati del Cantone, fatta eccezione per i dati del catasto delle condotte.
2. Essa si applica in via sussidiaria ai geodati di base del diritto federale per i quali sono competenti il Cantone o un ente territoriale subordinato.
3. Sono fatte salve norme particolari contenute in altri atti normativi.