Art. 8 Ordinanza concernente la vigilanza finanziaria sui comuni (OVFC) - 3. Rapporto sulla vigilanza finanziaria
Art. 8 OVFC · 3. Rapporto sulla vigilanza finanziaria
1. Il risultato della valutazione del conto annuale di ciascun comune viene annotato in un rapporto non ufficiale sulla vigilanza finanziaria.
2. Su richiesta, il rapporto sulla vigilanza finanziaria viene recapitato e spiegato al municipio e alla Commissione della gestione. Il recapito avviene d'ufficio se è necessario un intervento di diritto di vigilanza conformemente all'articolo 82 della legge sui comuni o se vengono constatate considerevoli lacune in materia di diritto di gestione finanziaria.
3. Se nel corso della valutazione del conto annuale sorgono delle incertezze, inesatezze o simili, l'Ufficio può svolgere ulteriori accertamenti presso il comune e richiedere documentazione complementare, in particolare altri rapporti della Commissione della gestione o dell'ufficio di revisione esterno.