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Art. 6 Ordinanza concernente la vigilanza finanziaria sui comuni (OVFC) - d) Vigilanza finanziaria in particolare 1. Attività di verifica generale

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Art. 6 OVFC · d) Vigilanza finanziaria in particolare 1. Attività di verifica generale

1. L'Ufficio verifica se le disposizioni della legge sui comuni, della legge sulla gestione finanziaria e dell'ordinanza sulla gestione finanziaria per i comuni vengono rispettate.

2. Di regola, la verifica avviene in modo sommario. Le operazioni di verifica formali e materiali, nonché i risultati della verifica della Commissione della gestione o dell'ufficio di revisione possono essere inclusi nella valutazione.

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