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Art. 5 Ordinanza concernente la vigilanza finanziaria sui comuni (OVFC) - c) Ulteriore vigilanza, indipendenza

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Art. 5 OVFC · c) Ulteriore vigilanza, indipendenza

1. L'Ufficio esercita l'ulteriore vigilanza cantonale sui comuni, se disposizioni particolari non ne incaricano altri servizi cantonali. Esso fornisce consulenza ai comuni riguardo a questioni amministrative generali e collabora alla formazione e al perfezionamento professionale, nonché ad aggregazioni di comuni.

2. Tutti i servizi cantonali che esercitano funzioni di vigilanza si informano a vicenda in merito a eventi essenziali se un altro servizio cantonale è interessato dalla fattispecie.

3. I collaboratori dell'Ufficio non possono far parte né della Commissione della gestione o dell'ufficio di revisione, né del municipio di un comune. Il Dipartimento decide in funzione del coinvolgimento del collaborare se quest'ultimo può entrare a far parte di altre autorità o commissioni di un comune.

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