Art. 5 Ordinanza concernente la vigilanza finanziaria sui comuni (OVFC) - c) Ulteriore vigilanza, indipendenza
Art. 5 OVFC · c) Ulteriore vigilanza, indipendenza
1. L'Ufficio esercita l'ulteriore vigilanza cantonale sui comuni, se disposizioni particolari non ne incaricano altri servizi cantonali. Esso fornisce consulenza ai comuni riguardo a questioni amministrative generali e collabora alla formazione e al perfezionamento professionale, nonché ad aggregazioni di comuni.
2. Tutti i servizi cantonali che esercitano funzioni di vigilanza si informano a vicenda in merito a eventi essenziali se un altro servizio cantonale è interessato dalla fattispecie.
3. I collaboratori dell'Ufficio non possono far parte né della Commissione della gestione o dell'ufficio di revisione, né del municipio di un comune. Il Dipartimento decide in funzione del coinvolgimento del collaborare se quest'ultimo può entrare a far parte di altre autorità o commissioni di un comune.