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Art. 3 Ordinanza concernente la vigilanza finanziaria sui comuni (OVFC) - Ufficio a) Vigilanza finanziaria

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Art. 3 OVFC · Ufficio a) Vigilanza finanziaria

1. Su incarico del Dipartimento, l'Ufficio esercita la vigilanza finanziaria sui comuni conformemente agli articoli 81 segg. della legge sui comuni. Esso fornisce consulenza ai comuni riguardo a questioni fondamentali relative alla gestione finanziaria e al controllo della gestione. Esso può mettere a disposizione dei comuni istruzioni e simili mezzi ausiliari, nonché in ogni momento rendere visita ai comuni a scopi di controllo.

2. Il Governo va regolarmente informato in maniera adeguata in merito all'attività di vigilanza e ai rispettivi risultati.

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