175.100
FIAVOVFC
CH-GR
Art. 2 Ordinanza concernente la vigilanza finanziaria sui comuni (OVFC) - Doveri dei comuni
Art. 2 OVFC · Doveri dei comuni
1. I comuni provvedono alla tenuta di un bilancio ordinato.
2. I comuni sono tenuti a collaborare alla vigilanza. Essi consegnano all'Ufficio in particolare i documenti necessari all'esercizio della vigilanza finanziaria e forniscono a esso tutte le informazioni necessarie a tale scopo.
3. La Commissione della gestione del comune o l'ufficio di revisione esterno verifica se i principi di gestione finanziaria riconosciuti vengono rispettati e se la tenuta della contabilità corrisponde alle norme determinanti.