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Art. 1 Ordinanza concernente la vigilanza finanziaria sui comuni (OVFC) - Campo d'applicazione, oggetto, scopo

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Art. 1 OVFC · Campo d'applicazione, oggetto, scopo

1. L'ordinanza si applica ai comuni nonché per analogia ai comuni patriziali, alle regioni, alle corporazioni di comuni e ai rimanenti enti responsabili di compiti comunali esternalizzati, se essi non sono soggetti ad altre disposizioni di vigilanza specifiche.

2. Essa concretizza i diritti e i doveri dei comuni e per analogia degli altri enti conformemente al capoverso 1 nonché dell'Ufficio per i comuni (Ufficio) quale organo di vigilanza in particolare nel quadro della vigilanza finanziaria.

3. L'attività dell'Ufficio deve contribuire affinché i comuni e gli altri enti conformemente al capoverso 1 siano in grado di riconoscere tempestivamente possibili sviluppi indesiderati nel loro bilancio pubblico. Una situazione finanziaria sana deve essere garantita con l'adozione di misure opportune e, per quanto necessario, ripristinata in tempi possibilmente rapidi.

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