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Art. 98 Legge sui comuni del Cantone dei Grigioni (LCom) - Conferenza dei sindaci 1. Composizione, diritto di impartire istruzioni

Regioni
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Art. 98 LCom · Conferenza dei sindaci 1. Composizione, diritto di impartire istruzioni

1. La conferenza dei sindaci è costituita dai sindaci dei comuni della regione o da altri membri del municipio. In caso di impedimento possono essere rappresentati da un altro membro del municipio.

2. Nelle regioni con meno di cinque comuni, si aggiunge almeno un altro membro del municipio. Il voto viene espresso dal sindaco oppure, nel caso in cui egli non faccia parte della conferenza dei sindaci, da un altro membro del municipio.

3. Il municipio può impartire istruzioni vincolanti al rappresentante del comune.

4. La conferenza dei sindaci designa un presidente e il suo vice scegliendo tra i propri membri.

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Decisioni giudiziarie che applicano questa disposizione (1)

U 2004 20 · gr (Art. 98 Abs. 3 GG)
Municipal Executive Recusal Appeal Dismissed for Lack of Appealable Administrative Act
Cited in the reasoning section (Erwägung 3) concerning the need for the appointment of a curator ad hoc if the Board loses quorum, relevant for future procedural advice, but not the basis for the final order.