175.050
GGLCOM
CH-GR
Art. 95 Legge sui comuni del Cantone dei Grigioni (LCom) - Collaborazione con altre regioni
Regioni
Art. 95 LCom · Collaborazione con altre regioni
1. Le regioni possono adempiere in comune i compiti loro delegati. In assenza di una soluzione consensuale, la regione più grande per numero di abitanti è responsabile per la corrispondente organizzazione e per questo deve essere adeguatamente indennizzata.
2. I dettagli vanno disciplinati tramite accordo di prestazioni.
3. In caso di compiti sovraregionali, la regione può fare capo o chiamare a consulto la regione confinante o singoli comuni. Le regioni o i comuni cui si è fatto capo o che sono stati chiamati a consulto non hanno diritto di voto.