Legislator Giurisprudenza & Legislazione
175.050 GGLCOM CH-GR

Art. 95 Legge sui comuni del Cantone dei Grigioni (LCom) - Collaborazione con altre regioni

Regioni
Apri la fonte ufficiale Atto completo (113 Articoli) Versione Markdown leggibile dalle macchine (.md)

Art. 95 LCom · Collaborazione con altre regioni

1. Le regioni possono adempiere in comune i compiti loro delegati. In assenza di una soluzione consensuale, la regione più grande per numero di abitanti è responsabile per la corrispondente organizzazione e per questo deve essere adeguatamente indennizzata.

2. I dettagli vanno disciplinati tramite accordo di prestazioni.

3. In caso di compiti sovraregionali, la regione può fare capo o chiamare a consulto la regione confinante o singoli comuni. Le regioni o i comuni cui si è fatto capo o che sono stati chiamati a consulto non hanno diritto di voto.

← Art. 94 LCom Legge sui comuni del Cantone dei Grigioni (LCom) - Campo di applicazione e settore contemplato Art. 96 LCom →

Ti chiedi come si applica questa disposizione alla tua fattispecie?

Analizza questa norma insieme alla giurisprudenza, ai commentari e alle disposizioni correlate in Legislator AI.

Apri in Legislator →