175.050
GGLCOM
CH-GR
Art. 94 Legge sui comuni del Cantone dei Grigioni (LCom) - Delega di compiti
Regioni
Art. 94 LCom · Delega di compiti
1. La delega di compiti dai comuni alla regione avviene tramite accordo di prestazioni, il quale vincola esclusivamente i comuni interessati. La competenza si conforma alle rispettive competenze finanziarie.
2. La regione e i comuni disciplinano le condizioni per tornare a occuparsi di un compito delegato.