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Art. 94 Legge sui comuni del Cantone dei Grigioni (LCom) - Delega di compiti

Regioni
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Art. 94 LCom · Delega di compiti

1. La delega di compiti dai comuni alla regione avviene tramite accordo di prestazioni, il quale vincola esclusivamente i comuni interessati. La competenza si conforma alle rispettive competenze finanziarie.

2. La regione e i comuni disciplinano le condizioni per tornare a occuparsi di un compito delegato.

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