Art. 89 Legge sui comuni del Cantone dei Grigioni (LCom) - Proprietà
Art. 89 LCom · Proprietà
1. Rientrano nelle proprietà del comune patriziale
a) i fondi e gli istituti destinati all'assistenza sociale patriziale, se il comune patriziale si assume autonomamente i compiti dell'assistenza sociale patriziale o se versa relativi contributi al comune politico;
b) i fondi dei quali figura nel registro fondiario federale quale proprietario;
c) i fondi dei quali la proprietà è in altro modo riconosciuta in modo giuridicamente sufficiente;
d) i fondi da esso distribuiti prima del 1° settembre 1874 quali lotti patriziali.
2. Il patrimonio patriziale serve esclusivamente all'adempimento di compiti di interesse pubblico. Qualsiasi distribuzione o ripartizione di ricavi o patrimonio ai membri del comune patriziale è esclusa, fatta eccezione per un beneficio in natura di scarso valore.
3. Il trasferimento di patrimonio del comune patriziale a soggetti giuridici diversi dal comune politico non è ammesso.