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Art. 84 Legge sui comuni del Cantone dei Grigioni (LCom) - Nomina di un commissario governativo

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Art. 84 LCom · Nomina di un commissario governativo

1. Il Governo può nominare, di propria iniziativa o su richiesta di un comune, un commissario governativo per esercitare misure di controllo, risolvere controversie in via bonaria, ripristinare un ordine pubblico turbato, chiarire una fattispecie contestata, nonché assistere e consigliare le autorità comunali nella risoluzione di questioni difficili.

2. Se nel singolo caso un'autorità comunale non è in numero legale o non è in grado di agire, il commissario governativo può prendere una decisione di propria competenza in vece dell'autorità comunale o in collaborazione con quest'ultima.

3. Di norma i costi sono a carico del comune.

4. Sono fatte salve le disposizioni della legge sulla responsabilità dello Stato.

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