175.050
GGLCOM
CH-GR
Art. 83 Legge sui comuni del Cantone dei Grigioni (LCom) - c) Vigilanza finanziaria particolare
Vigilanza
Art. 83 LCom · c) Vigilanza finanziaria particolare
1. A seconda dell'esito di un accertamento della situazione finanziaria, il Governo può assoggettare un comune, un comune patriziale, una regione o una corporazione di comuni a una vigilanza finanziaria particolare.
2. L'assoggettamento avviene secondo tre livelli di intervento diversi
a) consulenza e assistenza;
b) assistenza con poteri di intervento ampliati dell'organo di vigilanza, compresa l'approvazione di decisioni di ampia portata finanziaria;
c) curatela.
3. Il Governo stabilisce i criteri, nonché le misure dei singoli livelli di intervento.