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Art. 83 Legge sui comuni del Cantone dei Grigioni (LCom) - c) Vigilanza finanziaria particolare

Vigilanza
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Art. 83 LCom · c) Vigilanza finanziaria particolare

1. A seconda dell'esito di un accertamento della situazione finanziaria, il Governo può assoggettare un comune, un comune patriziale, una regione o una corporazione di comuni a una vigilanza finanziaria particolare.

2. L'assoggettamento avviene secondo tre livelli di intervento diversi

a) consulenza e assistenza;

b) assistenza con poteri di intervento ampliati dell'organo di vigilanza, compresa l'approvazione di decisioni di ampia portata finanziaria;

c) curatela.

3. Il Governo stabilisce i criteri, nonché le misure dei singoli livelli di intervento.

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