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Art. 8 Legge sui comuni del Cantone dei Grigioni (LCom) - Facoltà di punire

Disposizioni generali
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Art. 8 LCom · Facoltà di punire

1. I comuni hanno la facoltà di comminare multe per infrazioni contro i loro atti normativi. Sono fatte salve le disposizioni penali del Cantone e della Confederazione.

2. Le multe possono essere inflitte solo sulla base di un'esplicita comminatoria di pena prevista dalla legge.

3. Le disposizioni generali valide per il diritto penale cantonale si applicano per analogia anche alle disposizioni penali dei comuni.

4. La procedura è regolata dalla legge d'applicazione del Codice di diritto processuale penale svizzero.

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