Art. 72 Legge sui comuni del Cantone dei Grigioni (LCom) - Decisione del Gran Consiglio
Art. 72 LCom · Decisione del Gran Consiglio
1. Il Gran Consiglio può decidere l'aggregazione di un comune con uno o più comuni, se
a) un comune, a seguito del suo esiguo numero di abitanti o delle insufficienti capacità (risorse) in termini di personale o finanziarie proprie, è durevolmente incapace di soddisfare i requisiti di legge e di adempiere i propri compiti;
b) la collaborazione di comuni che rifiutano l'aggregazione è indispensabile per la creazione di un nuovo comune o per l'adempimento dei compiti di quest'ultimo, qualora la maggioranza degli altri comuni interessati abbia acconsentito all'aggregazione.
2. L'indispensabilità di cui al capoverso 1 lettera b si valuta in particolare sulla base della geografia, dello sviluppo territoriale, del territorio stesso, dello sviluppo economico, della funzionalità dei servizi nonché del contributo del comune alle risorse umane e finanziarie.
3. La procedura viene avviata su richiesta del municipio transitorio del comune in via di aggregazione o per decisione del Governo.
4. Vanno previamente sentiti i comuni interessati.
5. La decisione del Gran Consiglio è definitiva.