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Art. 70 Legge sui comuni del Cantone dei Grigioni (LCom) - 2. Collaborazione intercomunale

Aggregazione di comuni e modifica di confini comunali
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Art. 70 LCom · 2. Collaborazione intercomunale

1. Le forme di collaborazione intercomunale tra i comuni aggregati si sciolgono senz'altro al momento dell'entrata in vigore dell'aggregazione.

2. Gli atti normativi della collaborazione intercomunale tuttora necessari per l'adempimento dei compiti comunali del comune nato dall'aggregazione vengono trasferiti nel diritto comunale.

3. Anche in assenza di una disposizione esplicita nelle corrispondenti basi giuridiche, in caso di aggregazione di comuni un comune può disdire l'accordo di collaborazione intercomunale rispettando un termine di disdetta di almeno tre mesi con effetto all'entrata in vigore dell'aggregazione.

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