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Art. 67 Legge sui comuni del Cantone dei Grigioni (LCom) - 5. Organi transitori

Aggregazione di comuni e modifica di confini comunali
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Art. 67 LCom · 5. Organi transitori

1. Dopo l'entrata in vigore del contratto di aggregazione, il municipio transitorio è competente per i compiti di preparazione e coordinamento del comune nato dall'aggregazione.

2. Una volta entrato in vigore il contratto di aggregazione, gli aventi diritto di voto dei comuni precedenti costituiscono l'organo di voto per questioni del comune nato dall'aggregazione.

3. Prima dell'entrata in vigore dell'aggregazione, per il nuovo comune devono essere emanati almeno uno statuto e una legge fiscale, se il contratto di aggregazione non prevede la ripresa del diritto esistente.

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