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Art. 62 Legge sui comuni del Cantone dei Grigioni (LCom) - Trattative sull'aggregazione

Aggregazione di comuni e modifica di confini comunali
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Art. 62 LCom · Trattative sull'aggregazione

1. L'assemblea comunale o il parlamento comunale possono conferire al municipio l'incarico di avviare trattative sull'aggregazione con altri comuni. Il municipio può anche condurre autonomamente trattative in tal senso.

2. Se un comune si trova permanentemente in difficoltà a livello finanziario, di personale od organizzativo, può essere obbligato dal Governo ad avviare simili trattative con comuni dell'area di promozione.

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