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Art. 40 Legge sui comuni del Cantone dei Grigioni (LCom) - 6. Delega di competenze

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Art. 40 LCom · 6. Delega di competenze

1. Singole competenze che normalmente spettano al municipio possono essere delegate, per statuto o legge comunale, ad autorità o commissioni speciali.

2. Fatta salva l'esistenza di prescrizioni di rango superiore, i compiti, le responsabilità e l'organizzazione di commissioni permanenti vengono disciplinati in un atto normativo comunale.

3. Fatta salva l'esistenza di prescrizioni di rango superiore, gli organi comunali ordinari possono istituire commissioni non permanenti per la trattazione di singoli affari che rientrano nella loro competenza.

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Decisioni giudiziarie che applicano questa disposizione (1)

VB 2006 3 · gr (Art. 40 GG)
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The appeal was dismissed because the appellant was rightly found guilty of violating this article (the main ground for the verdict).