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Art. 38 Legge sui comuni del Cantone dei Grigioni (LCom) - 4. Obbligo di discussione preliminare

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Art. 38 LCom · 4. Obbligo di discussione preliminare

1. Il municipio deve discutere in via preliminare tutti gli affari che devono essere presentati all'assemblea comunale o eventualmente al parlamento comunale e formulare le relative proposte.

2. Per gli affari di portata più ampia per il comune, il municipio elabora un messaggio a destinazione degli aventi diritto di voto o del parlamento comunale e lo trasmette loro tempestivamente o lo pubblica in maniera adeguata.

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