175.050
GGLCOM
CH-GR
Art. 38 Legge sui comuni del Cantone dei Grigioni (LCom) - 4. Obbligo di discussione preliminare
Organizzazione
Art. 38 LCom · 4. Obbligo di discussione preliminare
1. Il municipio deve discutere in via preliminare tutti gli affari che devono essere presentati all'assemblea comunale o eventualmente al parlamento comunale e formulare le relative proposte.
2. Per gli affari di portata più ampia per il comune, il municipio elabora un messaggio a destinazione degli aventi diritto di voto o del parlamento comunale e lo trasmette loro tempestivamente o lo pubblica in maniera adeguata.