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Art. 37 Legge sui comuni del Cantone dei Grigioni (LCom) - 3. Competenze

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Art. 37 LCom · 3. Competenze

1. Il municipio adempie tutti i compiti non attribuiti a un altro organo dal diritto di rango superiore oppure dal diritto comunale.

2. Il municipio può emanare ordinanze.

3. Se il diritto del comune deve essere adeguato al diritto di rango superiore e il comune non dispone di alcun margine normativo al riguardo, il municipio può decidere la modifica di propria competenza.

4. Il municipio può delegare la decisione relativa a una competenza che gli spetta a un organo di rango superiore soltanto se ciò risulta indispensabile per motivi oggettivi e a seguito di una situazione straordinaria.

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