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Art. 34 Legge sui comuni del Cantone dei Grigioni (LCom) - 10. Obbligo del segreto

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Art. 34 LCom · 10. Obbligo del segreto

1. I membri di autorità nonché gli impiegati comunali e i privati che adempiono compiti pubblici sono tenuti a serbare il silenzio su affari di cui sono venuti a conoscenza svolgendo la loro funzione ufficiale o di servizio se esiste un interesse pubblico o privato preponderante alla segretezza o se lo prevede una prescrizione particolare.

2. In merito alla soppressione dell'obbligo del segreto di un municipale decide il municipio con la ricusazione del municipale interessato; in merito a quella per le altre persone che vi sono assoggettate decide l'autorità superiore a queste ultime.

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Decisioni giudiziarie che applicano questa disposizione (2)

V 2014 2 · gr (Art. 34 GG)
Communal Assembly Decisions on Hunting Lodge Rights and Land Exchange Annulled Due to Procedural Violations and Impermissible Asset Alienation
This provision concerning the prohibition on distributing assets was invoked by the appellant and discussed as a potential ground for material rejection of the initiative, although the procedural ruling was sufficient.
V 2014 2 · gr (Art. 34 und 79 GG)
Challenger v. Communal Assembly (Land Exchange Resolution Validity)
Although the court found a violation of the underlying principle of these articles (prohibition of alienation of communal assets), the final order did not explicitly annul the decision based on this material ground alone; the decision was annulled based on procedural grounds (Art. 11 Statuten).