Legislator Giurisprudenza & Legislazione
175.050 GGLCOM CH-GR

Art. 28 Legge sui comuni del Cantone dei Grigioni (LCom) - 4. Partecipazione, numero legale

Organizzazione
Apri la fonte ufficiale Atto completo (113 Articoli) Versione Markdown leggibile dalle macchine (.md)

Art. 28 LCom · 4. Partecipazione, numero legale

1. Fatti salvi motivi validi, i membri di autorità sono tenuti a partecipare alle sedute.

2. Un'autorità è in numero legale se almeno la maggioranza dei suoi membri è presente e ha diritto di voto.

← Art. 27 LCom Legge sui comuni del Cantone dei Grigioni (LCom) - Campo di applicazione e settore contemplato Art. 29 LCom →

Ti chiedi come si applica questa disposizione alla tua fattispecie?

Analizza questa norma insieme alla giurisprudenza, ai commentari e alle disposizioni correlate in Legislator AI.

Apri in Legislator →