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Art. 26 Legge sui comuni del Cantone dei Grigioni (LCom) - 2. Elezioni suppletive

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Art. 26 LCom · 2. Elezioni suppletive

1. Se durante un periodo di carica dovesse risultare un posto vacante a seguito della partenza del titolare di una carica, per il periodo di carica rimanente si deve procedere a un'elezione suppletiva, qualora la prossima elezione ordinaria non abbia luogo entro i prossimi nove mesi. Per l'elezione suppletiva fanno stato le stesse disposizioni vigenti per le elezioni ordinarie.

2. Se non sono soddisfatte le condizioni per lo svolgimento di un'elezione suppletiva, alle deliberazioni all'interno dell'autorità partecipa un eventuale supplente al posto del membro ordinario uscito di carica.

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