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Art. 20 Legge sui comuni del Cantone dei Grigioni (LCom) - Votazione alle urne

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Art. 20 LCom · Votazione alle urne

1. Nello statuto comunale sono definiti gli affari che sottostanno alla votazione alle urne.

2. Fatta eccezione per le elezioni, gli affari che sottostanno alla votazione alle urne devono essere discussi in via preliminare dall'assemblea comunale o dal parlamento comunale e licenziati a destinazione della votazione alle urne, accludendo una raccomandazione di voto.

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