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Art. 19 Legge sui comuni del Cantone dei Grigioni (LCom) - 7. Riesame

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Art. 19 LCom · 7. Riesame

1. Una decisione dell'assemblea comunale o adottata in votazione per urna può sempre essere riesaminata. Sono fatti salvi diritti di terzi.

2. Prima della decorrenza di un anno dall'entrata in vigore di una decisione, un riesame può essere preso in considerazione se questa possibilità viene stabilita dalla maggioranza di due terzi dei votanti in occasione della presa di decisione relativa all'affare.

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