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Art. 112 Legge sui comuni del Cantone dei Grigioni (LCom) - 4. Fondo di riserva per lotti patriziali

Disposizioni finali
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Art. 112 LCom · 4. Fondo di riserva per lotti patriziali

1. Per l'utilizzazione di un fondo di riserva per lotti patriziali continua a fare stato, durante il termine transitorio di cui all'articolo 109, l'articolo 80 della legge sui comuni del Cantone dei Grigioni del 28 aprile 1974 (stato 1° gennaio 2017).

2. Un fondo di riserva in seguito eventualmente ancora esistente viene attribuito al capitale proprio del comune patriziale.

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