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Art. 111 Legge sui comuni del Cantone dei Grigioni (LCom) - 3. Consorzi patriziali e corporazioni patriziali

Disposizioni finali
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Art. 111 LCom · 3. Consorzi patriziali e corporazioni patriziali

1. Consorzi patriziali e corporazioni patriziali già costituiti possono continuare a esistere.

2. Per la durata della loro esistenza continuano a fare stato le disposizioni della legge sui comuni del Cantone dei Grigioni del 28 aprile 1974 (stato 1° gennaio 2017) per essi determinanti.

3. In caso di scioglimento di un consorzio patriziale o di una corporazione patriziale, il rispettivo patrimonio viene attribuito al comune politico.

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