175.050
GGLCOM
CH-GR
Art. 110 Legge sui comuni del Cantone dei Grigioni (LCom) - 2. Frazioni
Disposizioni finali
Art. 110 LCom · 2. Frazioni
1. Le frazioni esistenti possono continuare a esistere.
2. Per la durata della loro esistenza continuano a fare stato le disposizioni della legge sui comuni del Cantone dei Grigioni del 28 aprile 1974 (stato 1° gennaio 2017) per esse determinanti.
3. In caso di scioglimento di una frazione, il suo patrimonio viene attribuito al comune politico. Non sono ammessi trasferimenti di patrimonio.