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Art. 110 Legge sui comuni del Cantone dei Grigioni (LCom) - 2. Frazioni

Disposizioni finali
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Art. 110 LCom · 2. Frazioni

1. Le frazioni esistenti possono continuare a esistere.

2. Per la durata della loro esistenza continuano a fare stato le disposizioni della legge sui comuni del Cantone dei Grigioni del 28 aprile 1974 (stato 1° gennaio 2017) per esse determinanti.

3. In caso di scioglimento di una frazione, il suo patrimonio viene attribuito al comune politico. Non sono ammessi trasferimenti di patrimonio.

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