Art. 11 Legge sui comuni del Cantone dei Grigioni (LCom) - 2. Verbali a) Redazione ed esposizione di verbali
Art. 11 LCom · 2. Verbali a) Redazione ed esposizione di verbali
1. Gli organi comunali redigono verbali separati che forniscono informazioni almeno riguardo alle decisioni, ai risultati di elezioni nonché a eventuali contestazioni concernenti la violazione di disposizioni di competenza e procedurali. Essi devono essere firmati dal verbalista e, dopo la loro approvazione esplicita o tacita, dal presidente.
2. Il verbale dell'assemblea comunale viene pubblicato secondo l'uso locale al più tardi un mese dopo l'assemblea. La pubblicazione di verbali nei media elettronici è ammessa nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati.
3. Le opposizioni al verbale dell'assemblea comunale devono essere presentate per iscritto al municipio entro il termine di esposizione di 30 giorni. Esse vengono trattate in occasione della prossima assemblea comunale, in seguito il verbale viene approvato.