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Art. 105 Legge sui comuni del Cantone dei Grigioni (LCom) - Diritti politici

Regioni
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Art. 105 LCom · Diritti politici

1. I diritti politici dell'insieme degli abitanti della regione aventi diritto di voto sono garantiti.

2. Almeno un decimo degli abitanti della regione aventi diritto di voto oppure un quarto dei comuni nel territorio regionale può richiedere la votazione in merito a un affare che rientra nella sua competenza.

3. Almeno un decimo degli abitanti della regione aventi diritto di voto può richiedere una votazione in merito alle decisioni della conferenza dei sindaci soggette a referendum.

4. La procedura si conforma in via sussidiaria alle disposizioni della legge sui diritti politici nel Cantone dei Grigioni.

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