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Art. 104 Legge sui comuni del Cantone dei Grigioni (LCom) - Commissione della gestione

Regioni
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Art. 104 LCom · Commissione della gestione

1. La commissione della gestione è composta da tre membri delle commissioni della gestione dei comuni della regione; essa non può essere composta da più di un membro proveniente dalla stessa commissione della gestione.

2. Il periodo di carica è di quattro anni. La funzione può essere esercitata per al massimo dodici anni.

3. La commissione della gestione, al più tardi dopo la chiusura di ciascun esercizio annuale, sottopone a revisione la contabilità e la gestione della regione a destinazione della conferenza dei sindaci. Il rapporto di revisione va pubblicato in forma adeguata nei comuni della regione.

4. In accordo con il comitato regionale, la revisione dei conti può essere delegata a esperti privati.

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