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Art. 102 Legge sui comuni del Cantone dei Grigioni (LCom) - 2. Compiti

Regioni
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Art. 102 LCom · 2. Compiti

1. Il comitato regionale è l'autorità amministrativa della regione. Gli competono essenzialmente i seguenti compiti

a) nomina del segretariato, del rimanente personale del segretariato e dell'ulteriore personale della regione secondo lo statuto;

b) rappresentanza della regione verso l'esterno;

c) preparazione degli affari a destinazione della conferenza dei sindaci, con corrispondente proposta.

2. Lo statuto della regione disciplina gli ulteriori compiti del comitato regionale.

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