Art. 8 Regolamento sul pensionamento anticipato (Regolamento PA) - Disposizioni transitorie per richieste presentate a partire dal 1° gennaio 2022
Art. 8 Regolamento PA · Disposizioni transitorie per richieste presentate a partire dal 1° gennaio 2022
1. I collaboratori che il 1° gennaio 2022 hanno già compiuto 60 anni possono chiedere un pensionamento anticipato a partire dal 63° anno d'età secondo il Regolamento sul pensionamento anticipato del 19 marzo 2013.
2. Ogni anno in settembre il Governo decide in merito ai pensionamenti anticipati secondo il capoverso 1 tenendo conto dell'articolo 9 capoverso 2 del Regolamento sul pensionamento anticipato del 19 marzo 2013 e della richiesta di preventivo, se necessario definendo le priorità in base al numero di anni di servizio.
3. In caso di pensionamenti anticipati secondo il capoverso 1, in deroga all'articolo 10 e all'articolo 4 capoverso 2 del Regolamento sul pensionamento anticipato del 19 marzo 2013, invece di una rendita transitoria i relativi contributi vengono versati alla Cassa pensioni dei Grigioni ai sensi e a norma dell'articolo 6. In caso di pensionamento questi contributi corrispondono
a) nel 63° anno di età: all'80 per cento;
b) nel 64° anno di età: al 100 per cento;
c) nel 65° anno di età: al 100 per cento;