Art. 5 Regolamento sul pensionamento anticipato (Regolamento PA) - Obblighi di collaborazione
Art. 5 Regolamento PA · Obblighi di collaborazione
1. Rispettando il termine di disdetta, i collaboratori devono notificare al Servizio e all'Ufficio del personale se intendono beneficiare del pensionamento anticipato. Per un pensionamento anticipato parziale la notifica deve avvenire rispettando la durata doppia del termine di disdetta.
2. I collaboratori e i servizi devono accordarsi sulle modalità del pensionamento parziale secondo l'articolo 2 capoverso 2 e comunicarle all'Ufficio del personale al più tardi due mesi prima del pensionamento anticipato.
3. I collaboratori devono far valere contributi secondo l'articolo 3 capoverso 1 al più tardi due mesi prima del pensionamento anticipato presso l'Ufficio del personale. La domanda deve contenere la richiesta di versamento di una rendita transitoria AVS a destinazione della Cassa pensioni dei Grigioni.
4. I collaboratori devono far valere i contributi secondo l'articolo 3 capoverso 3 al più tardi cinque mesi prima del pensionamento anticipato presso il Dipartimento a destinazione del Governo. La richiesta deve contenere una motivazione e documenti provanti le circostanze particolari.