Legislator Giurisprudenza & Legislazione
170.430 CH-GR

Art. 5 Regolamento sul pensionamento anticipato (Regolamento PA) - Obblighi di collaborazione

Apri la fonte ufficiale Atto completo (8 Articoli) Versione Markdown leggibile dalle macchine (.md)

Art. 5 Regolamento PA · Obblighi di collaborazione

1. Rispettando il termine di disdetta, i collaboratori devono notificare al Servizio e all'Ufficio del personale se intendono beneficiare del pensionamento anticipato. Per un pensionamento anticipato parziale la notifica deve avvenire rispettando la durata doppia del termine di disdetta.

2. I collaboratori e i servizi devono accordarsi sulle modalità del pensionamento parziale secondo l'articolo 2 capoverso 2 e comunicarle all'Ufficio del personale al più tardi due mesi prima del pensionamento anticipato.

3. I collaboratori devono far valere contributi secondo l'articolo 3 capoverso 1 al più tardi due mesi prima del pensionamento anticipato presso l'Ufficio del personale. La domanda deve contenere la richiesta di versamento di una rendita transitoria AVS a destinazione della Cassa pensioni dei Grigioni.

4. I collaboratori devono far valere i contributi secondo l'articolo 3 capoverso 3 al più tardi cinque mesi prima del pensionamento anticipato presso il Dipartimento a destinazione del Governo. La richiesta deve contenere una motivazione e documenti provanti le circostanze particolari.

← Art. 4 Regolamento PA Regolamento sul pensionamento anticipato (Regolamento PA) - Oggetto Art. 6 Regolamento PA →

Ti chiedi come si applica questa disposizione alla tua fattispecie?

Analizza questa norma insieme alla giurisprudenza, ai commentari e alle disposizioni correlate in Legislator AI.

Apri in Legislator →