Art. 4 Regolamento sul pensionamento anticipato (Regolamento PA) - Ammontare dei contributi a favore di rendite transitorie AVS
Art. 4 Regolamento PA · Ammontare dei contributi a favore di rendite transitorie AVS
1. In caso di pensionamento anticipato integrale o parziale, in riferimento alla rendita AVS massima il contributo annuo secondo l'articolo 3 capoverso 1 corrisponde a
a) dopo il compimento dei 62 anni: 50 per cento;
b) dopo il compimento dei 63 anni: 75 per cento.
2. Il contributo secondo il capoverso 1 si riduce
a) pro rata temporis in caso di pensionamento anticipato integrale o parziale nel corso dell'anno;
b) in caso di pensionamento parziale in proporzione al grado di pensionamento o ai gradi di pensionamento;
c) in caso di volume d'impiego a tempo parziale in proporzione alla differenza tra il volume di impiego medio degli ultimi cinque anni precedenti il pensionamento anticipato integrale o parziale e un volume di impiego a tempo pieno.
3. I contributi secondo l'articolo 3 capoverso 3 vengono stabiliti dal Governo.