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Art. 4 Regolamento sul pensionamento anticipato (Regolamento PA) - Ammontare dei contributi a favore di rendite transitorie AVS

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Art. 4 Regolamento PA · Ammontare dei contributi a favore di rendite transitorie AVS

1. In caso di pensionamento anticipato integrale o parziale, in riferimento alla rendita AVS massima il contributo annuo secondo l'articolo 3 capoverso 1 corrisponde a

a) dopo il compimento dei 62 anni: 50 per cento;

b) dopo il compimento dei 63 anni: 75 per cento.

2. Il contributo secondo il capoverso 1 si riduce

a) pro rata temporis in caso di pensionamento anticipato integrale o parziale nel corso dell'anno;

b) in caso di pensionamento parziale in proporzione al grado di pensionamento o ai gradi di pensionamento;

c) in caso di volume d'impiego a tempo parziale in proporzione alla differenza tra il volume di impiego medio degli ultimi cinque anni precedenti il pensionamento anticipato integrale o parziale e un volume di impiego a tempo pieno.

3. I contributi secondo l'articolo 3 capoverso 3 vengono stabiliti dal Governo.

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