Art. 3 Regolamento sul pensionamento anticipato (Regolamento PA) - Condizioni per contributi a favore di rendite transitorie AVS
Art. 3 Regolamento PA · Condizioni per contributi a favore di rendite transitorie AVS
1. I collaboratori ricevono un contributo secondo l'articolo 2 capoverso 3 se
a) vanno in pensione anticipata integrale o parziale con effetto alla fine del mese in cui compiono i 62 anni o più tardi;
b) nel periodo che precede immediatamente il pensionamento anticipato integrale o parziale hanno lavorato per almeno 10 anni presso l'Amministrazione cantonale;
c) complessivamente per almeno 10 anni hanno esercitato una funzione che comporta un carico fisico o psichico elevato; e se
d) chiedono alla Cassa pensioni dei Grigioni il versamento di una rendita transitoria AVS.
2. I Dipartimenti e l'Ufficio del personale stabiliscono di comune intesa le funzioni secondo l'articolo 1 lettera c in cui
a) la salute è esposta a un rischio maggiore a seguito dell'attività legata a influssi di natura fisica, chimica o biologica;
b) l'ambiente di lavoro è particolarmente estenuante, in particolare perché l'attività è esercitata in presenza di temperature estreme, condizioni climatiche rigide o scarsa illuminazione;
c) l'attività comporta carichi particolarmente elevati per l'apparato motorio, specialmente a seguito di uno sforzo fisico o di una posizione sfavorevole del corpo;
d) l'attività deve essere svolta in orari particolarmente costrittivi, specialmente di notte;
e) l'attività molto ripetitiva, monotona o emotivamente gravosa provoca un elevato carico psichico;
f) sussiste un elevato rischio d'infortunio.
3. Il Governo può concedere ai collaboratori che hanno compiuto almeno i 62 anni un contributo secondo l'articolo 2 capoverso 3 se
a) la continuazione del rapporto di lavoro con il volume di impiego precedente e
b) il pensionamento anticipato integrale o parziale senza rendita transitoria AVS finanziariamente sostenuta