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Art. 2 Regolamento sul pensionamento anticipato (Regolamento PA) - Principi

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Art. 2 Regolamento PA · Principi

1. I collaboratori possono beneficiare di un pensionamento anticipato integrale o parziale conformemente alle disposizioni della Cassa pensioni dei Grigioni.

2. Un pensionamento parziale deve

a) avvenire in una o due fasi;

b) ridurre il volume di impiego di almeno il 20 per cento in ciascuna fase.

3. In linea di principio le rendite transitorie AVS nel quadro di pensionamenti anticipati integrali o parziali vengono finanziate dai collaboratori. Esse vengono sostenute con un contributo finanziario a favore del conto di risparmio supplementare "Rendita transitoria AVS" presso la Cassa pensioni dei Grigioni soltanto a norma dell'articolo 3, dell'articolo 4 dell'articolo 7.

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