Art. 9 Ordinanza sull'orario di lavoro (OOL) - Giorni festivi
Art. 9 OOL · Giorni festivi
1. Sono giorni festivi Capodanno, Venerdì Santo, Lunedì di Pasqua, Ascensione, Lunedì di Pentecoste, 1° agosto, Natale e Santo Stefano. Se per ragioni aziendali non si può usufruire di questi giorni festivi, si ha diritto alla compensazione con tempo libero. I giorni festivi che cadono durante le vacanze non vengono conteggiati come giorni di vacanza.
2. I giorni festivi locali supplementari designati dai comuni o dalle frazioni valgono per i collaboratori il cui luogo di lavoro si trova nel rispettivo comune, fatti salvi gli interessi aziendali.
3. Nei giorni in cui cadono le festività locali i collaboratori possono essere impiegati altrove per ragioni aziendali.
4. Se i giorni festivi locali cadono durante le vacanze, i giorni di vacanza in questione non possono essere compensati.