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Art. 8 Ordinanza sull'orario di lavoro (OOL) - Orari di apertura al pubblico e reperibilità telefonica

Disposizioni generali
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Art. 8 OOL · Orari di apertura al pubblico e reperibilità telefonica

1. Gli orari di apertura coprono la fascia che va dalle ore 08.00 alle ore 12.00 e dalle ore 13.30 alle ore 17.00. In questi orari va garantita la reperibilità telefonica.

2. Se le esigenze dell'utenza lo richiedono, gli orari di apertura vanno estesi. In singoli casi, gli utenti devono essere ricevuti anche al di fuori degli orari di apertura.

3. Se le attività aziendali lo permettono, l'autorità competente può limitare gli orari di apertura e la reperibilità telefonica. I servizi e i segretariati dei Dipartimenti necessitano del consenso del Dipartimento.

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