170.340
CH-GR
Art. 3 Ordinanza sulla delega di competenze del Governo ai dipartimenti e ai servizi - Aiuto in casi speciali
Art. 3 Ordinanza sulla delega di competenze del Governo ai dipartimenti e ai servizi · Aiuto in casi speciali
1. La competenza per l'approvazione di contributi fino a 50 000 franchi per singolo caso di prestazioni assistenziali straordinarie conformemente all'articolo 3 dell'ordinanza d'esecuzione della legge cantonale sull'assistenza alle persone nel bisogno viene delegata al Dipartimento.