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Art. 3 Ordinanza sulla delega di competenze del Governo ai dipartimenti e ai servizi - Aiuto in casi speciali

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Art. 3 Ordinanza sulla delega di competenze del Governo ai dipartimenti e ai servizi · Aiuto in casi speciali

1. La competenza per l'approvazione di contributi fino a 50 000 franchi per singolo caso di prestazioni assistenziali straordinarie conformemente all'articolo 3 dell'ordinanza d'esecuzione della legge cantonale sull'assistenza alle persone nel bisogno viene delegata al Dipartimento.

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