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Art. 2 Ordinanza sulla delega di competenze del Governo ai dipartimenti e ai servizi - Nomina dell'ispettore delle carni

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Art. 2 Ordinanza sulla delega di competenze del Governo ai dipartimenti e ai servizi · Nomina dell'ispettore delle carni

1. La competenza per la nomina dell'ispettore delle carni conformemente all'articolo 5 capoverso 1 dell'ordinanza cantonale sull'igiene delle carni viene delegata al Dipartimento.

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