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170.310 RVOVOOGA CH-GR

Art. 8 Ordinanza sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (OOGA) - Compilazione e firma

Governo
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Art. 8 OOGA · Compilazione e firma

1. I decreti vengono compilati dalla Cancelleria dello Stato.

2. La compilazione dei decreti destinata al protocollo, una volta munita di timbro, viene firmata di proprio pugno o con una firma elettronica qualificata conformemente alla legge sulla firma elettronica (FiEle) dal presidente del Governo e dal cancelliere.

3. Per la riproduzione elettronica o meccanica della compilazione dei decreti, la firma può essere apposta con un timbro facsimile, se non è imperativamente prescritta la firma autografa.

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Decisioni giudiziarie che applicano questa disposizione (2)

U 2013 79 · gr (Art. 8 Abs. 3 RVOV)
Police Officers' Functional Salary Classification Appeal Regarding Detention Center Duties
Cited in the reasoning regarding the conditions under which a facsimile signature can replace a handwritten one for government decisions.
U 2013 79 · gr (Art. 8 RVOV)
Police Officers' Functional Salary Classification Appeal Regarding Detention Center Duties
Cited in the reasoning to justify the use of facsimile signatures on the appealed decision, leading to the rejection of the nullity claim.