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Art. 6 Ordinanza sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (OOGA) - Rinvio di un affare, nuovo dibattito

Governo
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Art. 6 OOGA · Rinvio di un affare, nuovo dibattito

1. Il dibattito relativo a un affare viene rinviato se

a) ciò viene richiesto dal consigliere di Stato competente per l'affare;

b) in caso di necessità di ulteriori chiarimenti o per altri motivi importanti, se lo decide la maggioranza dei consiglieri di Stato.

2. Il Governo può ritornare su un decreto, se esso non è ancora stato recapitato e se la maggioranza dei consiglieri di Stato accoglie la richiesta di nuovo dibattito.

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