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Art. 1a Ordinanza sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (OOGA) - Conferenze telefoniche e videoconferenze

Governo
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Art. 1a OOGA · Conferenze telefoniche e videoconferenze

1. Se le circostanze lo richiedono, le sedute del Governo possono essere tenute in conferenza telefonica o in videoconferenza.

2. In casi eccezionali motivati, i membri del Governo e il cancelliere che hanno un impedimento possono partecipare alle sedute del Governo in collegamento telefonico o video.

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