170.310
RVOVOOGA
CH-GR
Art. 1a Ordinanza sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (OOGA) - Conferenze telefoniche e videoconferenze
Governo
Art. 1a OOGA · Conferenze telefoniche e videoconferenze
1. Se le circostanze lo richiedono, le sedute del Governo possono essere tenute in conferenza telefonica o in videoconferenza.
2. In casi eccezionali motivati, i membri del Governo e il cancelliere che hanno un impedimento possono partecipare alle sedute del Governo in collegamento telefonico o video.