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Art. 16 Ordinanza sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (OOGA) - 2. Decisioni collettive

Amministrazione cantonale
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Art. 16 OOGA · 2. Decisioni collettive

1. Decisioni che vengono emanate in gran numero in via elettronica o meccanica possono essere firmate con un timbro facsimile o non recare alcuna firma.

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