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Art. 13 Ordinanza sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (OOGA) - 2. Negli uffici

Amministrazione cantonale
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Art. 13 OOGA · 2. Negli uffici

1. I capi ufficio hanno diritto di firma per il settore di competenza di un ufficio o di un'unità organizzativa ad esso equiparata.

2. Per determinati settori specifici essi possono stabilire ulteriori diritti di firma.

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