170.310
RVOVOOGA
CH-GR
Art. 12 Ordinanza sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (OOGA) - Diritto di firma 1. Nei Dipartimenti
Amministrazione cantonale
Art. 12 OOGA · Diritto di firma 1. Nei Dipartimenti
1. I direttori dei Dipartimenti hanno il diritto di firma per il settore di competenza di un Dipartimento.
2. Per determinati settori specifici essi possono stabilire ulteriori diritti di firma.
3. In caso di impedimento del direttore, le decisioni e le decisioni su ricorso del Dipartimento vengono firmate dal consigliere di Stato supplente o, se anch'esso è impedito, da un altro consigliere di Stato.