Legislator Giurisprudenza & Legislazione
170.310 RVOVOOGA CH-GR

Art. 12 Ordinanza sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (OOGA) - Diritto di firma 1. Nei Dipartimenti

Amministrazione cantonale
Apri la fonte ufficiale Atto completo (21 Articoli) Versione Markdown leggibile dalle macchine (.md)

Art. 12 OOGA · Diritto di firma 1. Nei Dipartimenti

1. I direttori dei Dipartimenti hanno il diritto di firma per il settore di competenza di un Dipartimento.

2. Per determinati settori specifici essi possono stabilire ulteriori diritti di firma.

3. In caso di impedimento del direttore, le decisioni e le decisioni su ricorso del Dipartimento vengono firmate dal consigliere di Stato supplente o, se anch'esso è impedito, da un altro consigliere di Stato.

← Art. 11 OOGA Ordinanza sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (OOGA) - Luogo e giorno di seduta Art. 13 OOGA →

Ti chiedi come si applica questa disposizione alla tua fattispecie?

Analizza questa norma insieme alla giurisprudenza, ai commentari e alle disposizioni correlate in Legislator AI.

Apri in Legislator →